L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1." 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)".

Testo vigente dal 24 febbraio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 63/2000

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 2000

    L'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale) convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che attribuisce al Ministero della sanità il potere di fissare, con proprio decreto, i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle aziende sanitarie in ordine alla completa attuazione delle norme regionali, previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende, e dello schema uniforme per i bilanci e i consuntivi delle medesime. Stabilire "termini e sanzioni" per le inadempienze degli amministratori ai doveri inerenti alla gestione contabile delle aziende rientra infatti certamente nell'ambito della competenza delle Regioni e delle Province autonome, cui le aziende fanno capo e a cui spetta nominare detti amministratori e indirizzarne e vigilarne l'attività (cfr. fra l'altro, artt. 2, 3, 3-'bis' e 5 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) e pertanto eventuali poteri centrali di normazione di principio potrebbero essere esercitati al riguardo solo con atto legislativo, così come eventuali poteri governativi di indirizzo dovrebbero a loro volta rispettare i presupposti procedurali e sostanziali a tal fine richiesti, presupposti che nella specie difettano del tutto, sia sotto il profilo della competenza - dalla norma in oggetto attribuita al solo Ministro - e del procedimento - sottratto alle condizioni generali imposte, per il Trentino-Alto Adige, dall'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - sia sotto il profilo del fondamento legislativo sostanziale, difettando nella disposizione 'de qua' la statuizione di criteri l'esercizio del potere governativo. red.: S. Pomodoro

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale · Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1997 al 24 febbraio 2000. .

… 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1."tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-06-20;175~art2 · fonte del testo

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