Art. 2 — Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662
L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1." 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)".
Testo vigente dal 24 febbraio 2000
