Art. 5-quater — Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246
Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' sostituito dal seguente: "6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza."
Testo vigente dal 11 novembre 2001
