Con il decreto del Ministro della sanita', di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attivita' libero - professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attivita' intramuraria; sono, altresi', disciplinate l'opzione tra attivita' libero - professionale intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di consulenza e consulto.

Testo vigente dal 23 giugno 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 63/2000

    Illegittimità dichiarata
    15 febbraio 2000

    In ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), e con ricorsi delle stesse Province - in riferimento agli stessi su indicati parametri - e con ricorso della Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - nei confronti dell'art. 1 del d.l. n. 175 del 1997 (convertito in legge dalla legge n. 272 dello stesso anno) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La individuazione sia delle "caratteristiche dell'attività libero-professionale" già intramuraria, sia delle "categorie professionali" e degli "enti o soggetti", demandata ad un decreto ministeriale, oggetto delle disposizioni impugnate, è ormai compiutamente regolata dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell'art. 72, commi 7 ed 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che hanno soppresso per il futuro la "opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria", e disciplinando le caratteristiche del previsto rapporto di lavoro esclusivo, hanno sostanzialmente assorbito anche la disciplina delle "attività di consulenza e consulto", e pertanto la controversia insorta al riguardo non può più essere considerata attuale. red.: S. Pomodoro

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale · Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1997-06-20;175~art1 · fonte del testo

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