Art. 3 — Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso ((programmi di riorganizzazione aziendale)) non ancora completati per la complessita' degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente ((prosecuzione dell'esercizio d'impresa)), ((ai sensi del decreto-legge 23 dicembre)) 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ((e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,)) la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove gia' autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. E' fatta salva la facolta' per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ((2. In considerazione della complessita' dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i piu' elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezza nonche' i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attivita' afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18)) (( Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 973.400 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190))

Testo vigente dal 19 marzo 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2024 al 19 marzo 2024. 8 parole tolte, 150 parole aggiunte.

… con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso tolto: piani aggiunto: programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione tolto: aziendale aggiunto: dell'esercizio d'impresa, ai sensi tolto: al aggiunto: del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio … sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, aggiunto: e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, … maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. aggiunto: 2. In considerazione della complessita' dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i piu' elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavorotolto: , aggiunto: e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti tolto: ed aggiunto: e alla sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezzatolto: , aggiunto: nonche' i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di tolto: manutenzione e sorveglianza delle medesime attivita' afferenti tolto: la sicurezza. aggiunto: alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 973.400 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-01-18;4~art3 · fonte del testo

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