Art. 4 — Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria

((Nel decreto legislativo)) 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente: «Art. 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalita' indicate dal tribunale, nonche' le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. ((Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario)). 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e ((di autorizzare)) la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.». ((1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati"))

Testo vigente dal 19 marzo 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2024 al 19 marzo 2024. 1 parola tolta, 78 parole aggiunte.

tolto: Alaggiunto: Nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 e' inserito il … trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. aggiunto: Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario. 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per … il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e aggiunto: di autorizzare la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci … di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.». aggiunto: 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non piu' di tre comitati"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-01-18;4~art4 · fonte del testo

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