Art. 36-bis — Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale
Fino al ((31 dicembre 2026)), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilita' di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di ventiquattro ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a ((1.000 assistiti)).
Testo vigente dal 6 luglio 2023
