All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di eta'.». All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'.». I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di eta', cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso. 10 All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "n. 39 del 25 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "n. 223 del 25 maggio 2022".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 25 luglio 2024, n. 146 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87".

Testo vigente dal 1 agosto 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 146/2024

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2024

    La pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell’ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all’esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. (Precedente: S. 29/1995 - mass. 21561).Il decreto-legge – la cui adozione è ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise – presenta, nel quadro delle fonti, natura particolare come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall’inizio in caso di mancata conversione in legge. Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo cruciale compete al requisito dell’omogeneità, che si atteggia come uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. L’omogeneità non presuppone che il decreto-legge riguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma che le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalità comune e presentino un’intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico. La evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza. (Precedenti. S. 151/2023 - mass. 45708; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass. 22912; S. 161/1995 - mass. 21408).Quanto ai provvedimenti governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal punto di vista materiale, devono essere accomunate dall’obiettivo e tendere tutte a una finalità unitaria, pur se connotata da notevole latitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a “norme intruse”, estranee alla sua finalità, travalica i limiti imposti alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo. (Precedente: S. 244/2016 - mass. 39155).Gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest’ultimo. In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571).L’osservanza delle prescrizioni dell’art. 77 Cost. impone una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (Precedente: S. 8/2022 - mass. 44472).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77 Cost., l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come conv., per cui i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso. La disposizione censurata dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, difetta del requisito dell’omogeneità, alla stregua di indici interni ed esterni, che evitano che lo scrutinio di costituzionalità si sovrapponga alle valutazioni che spettano al Governo e al Parlamento. In particolare, l’art. 2, comma 3, non presenta alcuna correlazione con le finalità enunciate nel preambolo, che non riguardano in alcun modo la cessazione degli incarichi in corso. Né il riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 367 del 1996, che regola i compiti di primaria importanza del sovrintendente e ne definisce le ipotesi di cessazione dall’incarico, fornisce elementi chiarificatori in ordine al caso di straordinaria necessità e urgenza che il Governo ha addotto per intervenire con lo strumento del decreto-legge e disporre una cessazione immediata dall’incarico, destinata a ripercuotersi sulla programmazione dell’attività dell’ente e sulle scelte delicate e di lungo periodo che tale programmazione richiede. La disomogeneità della disposizione censurata è confermata anche dall’analisi del più ampio contesto in cui l’intervento del legislatore si inquadra, contrassegnato da una molteplicità di oggetti, senza che la disposizione censurata trovi un saldo e riconoscibile ancoraggio nel titolo del decreto-legge e nel preambolo, né si raccordi in modo coerente alla trama normativa del testo, esaminato in un orizzonte più ampio. Con riferimento all’immediata cessazione dei singoli incarichi di sovrintendente, non si rinviene, dunque, quella esigenza di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità, che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti). (Precedente: S. 220/2013 - mass. 37319).

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 1 agosto 2024. 2 parole tolte.

… dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso. tolto: 3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, … del 25 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "n. 223 del 25 maggio 2022"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 25 luglio 2024, n. 146 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-10;51~art2 · fonte del testo

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