Art. 1 — Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "((pari al)) 90 per cento";
- b)al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".
Testo vigente dal 6 aprile 2003
