Art. 16 — Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;
  • b)al comma 2, la parola: « sessanta » e' sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Testo vigente dal 24 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art16 · fonte del testo

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