Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
- Art. 1 — Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
- Art. 2 — (Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale"
- Art. 3 — (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario"
- Art. 4 — Disposizioni transitorie
- Art. 5 — Copertura finanziaria
- Art. 6 — Entrata in vigore