Art. 2 — (Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale"
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Testo vigente dal 6 aprile 2003
