Art. 9 — Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria

Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' inserito il seguente: «Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.». Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. ((2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita))

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19199/2025

    12 luglio 2025

    La speciale disciplina prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 (come interpretato dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 136 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 6 del 2014) - che consente e, anzi, impone agli organi dell'amministrazione straordinaria di mettere in secondo piano o, comunque, di non considerare di per sé risolutivo il profilo del prezzo della vendita - si giustifica e si applica solo nel caso di "vendite di aziende in esercizio" e non anche nel diverso caso di "alienazione di beni", regolato dall'art. 62 del citato d.lgs.

    Art. 9

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 50 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014. 54 parole aggiunte.

… dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. aggiunto: 2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-10;136~art9 · fonte del testo

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