Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).». Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unita' di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 5 7 9 10 15 16 17 Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Il personale di cui al comma 2 e' posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonche' di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

5

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 472) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalita' ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unita' di personale delle Forze armate".

L. 11 dicembre 2016, n. 232

7

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 377) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

9

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 377 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 46-novies, comma 1) che "Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unita'".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

10

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 688) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

L. 27 dicembre 2019, n. 160

15

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 132) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate".

L. 30 dicembre 2020, n. 178

16

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate".

L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234

17

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1023) che "Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unita', dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unita' e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-10;136~art3 · fonte del testo

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