Art. 2-bis — Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate

Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attivita' di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' le modalita' attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2014 al 1 gennaio 2018. 116 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. tolto: Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del Gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica … delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. tolto: 6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e … articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente commaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-10;136~art2bis · fonte del testo

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