[1]Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonche' in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta

[2]1. Al fine di garantire una maggiore e piu' efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, mediante la ((stipulazione)) di apposite convenzioni, della societa' in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualita', ivi compreso lo svolgimento di attivita' di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonche' alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del ((programma complementare)) al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del predetto ((programma complementare)). 2. Al fine di garantire una piu' efficace realizzazione delle attivita' ad essa demandate, e' autorizzata la trasformazione della societa' Eutalia s.r.l. in societa' per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione e' composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della societa' Eutalia s.r.l. e' prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente ((comma si provvede)) nei limiti delle risorse ((umane, strumentali e finanziarie)) disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-bis. ((Al fine di assicurare la piena ed effettiva operativita' e sostenibilita' della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilita' ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)). 3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC e' riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso ((onnicomprensivo)) annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC e' strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC e', altresi', determinata l'entita' del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessita' degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. 3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.». 4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate ((al reintegro)) delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilita' del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. 4-bis. ((Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilita' residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)). 5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive ((alla prima sono)) dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge ((n. 146 del 2021)), calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ((, come modificato dal comma 7 del presente articolo)). 6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali e' stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del ((comma 5)), e' divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza ((,)) il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025. 7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e' subordinata alla rinuncia al contenzioso, ((da eseguire)) entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
  • b)al comma 12, terzo periodo, le parole "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni". 8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno 2025". 9. ((Alle minori entrate)) derivanti dall'applicazione del comma 5, ((valutate in)) euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Testo vigente dal 14 maggio 2025

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Che cosa è cambiato dal 14 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 2025 al 14 maggio 2025. 14 parole tolte, 296 parole aggiunte in 3 capoversi.

… per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, mediante la tolto: stipula aggiunto: stipulazione di apposite convenzioni, della societa' in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche … europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del tolto: Programma operativo aggiunto: programma complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla … 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del predetto tolto: Programma operativo aggiunto: programma complementare. 2. Al fine di garantire una piu' efficace realizzazione delle attivita' ad … Eutalia s.r.l. e' prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente commatolto: , si provvede nei limiti delle risorse umane tolto: e strumentaliaggiunto: , strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. tolto: 3. aggiunto: 2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operativita' e sostenibilita' della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilita' ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla … riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso tolto: omnicomprensivo aggiunto: onnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte … modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate tolto: all'imputazione aggiunto: al reintegro delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione … fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. aggiunto: 4-bis. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilita' residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 … 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla primatolto: , sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge aggiunto: n. 146 del 2021, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da … ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215aggiunto: , come modificato dal comma 7 del presente articolo. 6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali e' stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma tolto: 1 aggiunto: 5, e' divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanzaaggiunto: , il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il …

… al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e' subordinata alla rinuncia al contenzioso, aggiunto: da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di …

… 207, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno 2025". 9. tolto: Agli oneri aggiunto: Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5, tolto: quantificati aggiunto: valutate in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25~art19 · fonte del testo

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