Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 e' inserito il seguente: «56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorita' di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarita' delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.». A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o piu' linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalita' di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi e' assicurato con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ((ai clienti)) non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nonche' di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Testo vigente dal 30 aprile 2025

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2025 al 30 aprile 2025. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… legge 28 dicembre 2015, n. 221, di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica tolto: per i aggiunto: ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art51 · fonte del testo

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