Art. 12-bis — Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";
- b)all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
