Art. 2 — Tariffe comunali per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicità affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attività - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacità contributiva, perché non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende più difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
Art. 15 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine · Art. 2 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Recanati perché sollevate in sede di vidimazione di ingiunzioni fiscali. Invero è pacifico, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, che la funzione svolta dal pretore nell'apporre il visto di esecutorietà alla ingiunzione fiscale non è giurisdizionale ma amministrativa, l'ingiunzione fiscale costituendo un provvedimento amministrativo sui generis, caratteristico dei procedimenti di riscossione delle imposte ed, in genere, delle entrate patrimoniali dello Stato (art. 1 e segg. r.d. 14 aprile 1910, n. 639). È soltanto con l'opposizione del debitore che si apre la fase giurisdizionale, ed è pertanto in quella sede che avrebbero potuto essere sollevate dal giudice questioni di legittimità costituzionale, giacché nella prima fase, quella amministrativa, mancano i presupposti richiesti all'uopo dal sistema. (Sent. 74 del 1971, 81 del 1970, 216 del 1972).
Art. 97 cost. · Art. 51 cost. · Art. 54 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 129 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente. La pubblicita' affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario. Le relative tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale ai termini della presente legge. E' fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 324. Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si applicano - in quanto compatibili - per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicita' affine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art2 · fonte del testo
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