Art. 15 — Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 26 luglio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 26 luglio 1973
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicità affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attività - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacità contributiva, perché non è dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende più difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
Art. 15 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine · Art. 2 Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 26 luglio 1973.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno - 16 luglio 1973, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1973, n. 191) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, della presente legge, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata, senza fini di lucro, a diretta cura degli interessati.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art15 · fonte del testo
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