Art. 22 — Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 44 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni e' considerata, ai fini del pagamento dei diritti come nuova affissione. La disposizione si applica anche alla pubblicita' affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art22 · fonte del testo
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