Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse. I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art21 · fonte del testo

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