Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa de Ministero del tesoro. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1982, n. 526

4

La L. 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11 comma 3) che "il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85".

Testo vigente dal 12 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1979 al 12 agosto 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1982, n. 526

    La L. 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto (con l'art. 11 comma 3) che "il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art26 · fonte del testo

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