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Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero
Legge 5 luglio 1961, n. 635
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
- Aggiornato al
- 31 dicembre 1964
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 46
Titolo I — Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'esteroartt. 1-12
- Art. 1L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto…
- Art. 2I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei…
- Art. 3Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e'…
- Art. 4La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella…
- Art. 5La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in…
- Art. 6Il sinistro e' costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione…
- Art. 7I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalita'…
- Art. 8Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con Istituto nazionale delle…
- Art. 9Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto…
- Art. 10La concessione della garanzia statale puo' essere subordinata dal Comitato alla copertura…
- Art. 11Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano…
- Art. 12I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di…
Titolo II — Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'esteroartt. 13-19
- Art. 13L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17…
- Art. 14Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza…
- Art. 15I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno…
- Art. 16Il Mediocredito provvedera' ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 21 della…
- Art. 17Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei…
- Art. 18Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive…
- Art. 19Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi…
Titolo III — Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppoartt. 20-24
- Art. 20Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero…
- Art. 21Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per…
- Art. 22Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952…
- Art. 23L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto…
- Art. 24Il Mediocredito e' autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da…
Titolo IV — Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomoartt. 25-33
- Art. 25E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento…
- Art. 26A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono…
- Art. 27Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che…
- Art. 28Quando occorra, integrare le disponibilita' finanziarie del Fondo, e siano ritenute…
- Art. 29Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di…
- Art. 30Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovraintende lo stesso Comitato…
- Art. 31Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le…
- Art. 32A tutti gli atti ed operazioni effettuati dai' Mediocredito, in veste di gestore del…
- Art. 33Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in…
Titolo V — Disposizioni finali e transitorieartt. 34-44
- Art. 34Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I…
- Art. 35In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli…
- Art. 36Il fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e'…
- Art. 37All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per lire 500…
- Art. 38Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti…
- Art. 39I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia…
- Art. 40Le norme per l'esecuzione della, presente legge sono emanate con decreto del Presidente…
- Art. 41Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19…
- Art. 42Con le modalita' ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della…
- Art. 43Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per…
- Art. 44Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 22…
