Le aziende e gli istituti di credito che ne facciano domanda possono essere autorizzati a concedere, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in consorzio con banche ed enti nazionali, uno o piu' crediti finanziari, fino a concorrenza dell'importo globale massimo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per le finalita' di cui alla presente legge ed alle condizioni stabilite nell'accordo previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la garanzia dello Stato sono concesse, per singoli crediti, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono stabiliti tempi, modalita' e procedure per il rimborso del credito.

Testo vigente dal 28 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-17;397~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari