Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito, con decorrenza dal 1 luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art18 · fonte del testo

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