L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 149:

  • a)la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente e ai rischi indicati ai numeri 19,2),3),5) e 6) dell'articolo 3:
  • b)la garanzia sui prodotti nazionali costituiti deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazioni, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;
  • c)la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura. Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa e' limitata alla quota di partecipazione italiana. La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non puo' superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo estero. La durata della garanzia di cui alla lettera e) del comma precedente non puo' superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura. Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente. L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art1 · fonte del testo

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