La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento. La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non puo' superare il 65 per cento del loro valore. La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero. Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto. Per la garanzia, relativa alla clausola del "prezzo fisso" le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art5 · fonte del testo

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