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[1]((Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza essere autorizzati.
[2]L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.
[3]Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
[4]Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' quintuplicato".
L. 13 ottobre 1950, n. 846
3La L. 13 ottobre 1950, n. 846 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte".
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 18 marzo 1982
