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[1]((Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza essere autorizzati.

[2]L'autorizzazione, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

[3]Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

[4]Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381

2

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' quintuplicato".

L. 13 ottobre 1950, n. 846

3

La L. 13 ottobre 1950, n. 846 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte".

Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 18 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1950 al 23 ottobre 1954. 21 parole tolte, 136 parole aggiunte in 4 capoversi.

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legatitolto: , senza essere autorizzati.

L'autorizzazioneaggiunto: , salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' concessa con tolto: Regio decreto e aggiunto: decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tolto: tratti di atto aggiunto: tratta di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui tolto: soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato aggiunto: valore sia superiore a lire 25 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

aggiunto: Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

aggiunto: Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'art. 29, lett. b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 25 milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art9 · fonte del testo

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