Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 16 dicembre 1947. Leggi il testo vigente →
[1]Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati, senza essere autorizzati.
[2]L'autorizzazione e' concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 16 dicembre 1947
