Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 1950 al 23 ottobre 1954. Leggi il testo vigente →

[1]Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati, senza essere autorizzati.

[2]L'autorizzazione e' concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381

2

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' quintuplicato".

L. 13 ottobre 1950, n. 846

3

La L. 13 ottobre 1950, n. 846 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte".

Testo in vigore dal 1 novembre 1950 al 23 ottobre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1947 al 1 novembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 ottobre 1950, n. 846

    La L. 13 ottobre 1950, n. 846 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art9 · fonte del testo

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