Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1982 al 3 giugno 1985. 169 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza autorizzazione.
tolto: Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.
tolto: Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
tolto: Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo 29, lettera b), ultimo comma, del Concordato, la autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a lire 130 milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art9 · fonte del testo
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