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[1]Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati, senza essere autorizzati.
[2]L'autorizzazione e' concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1381 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' quintuplicato".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1947 al 1 novembre 1950
