Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1985 al 1 gennaio 2014. Leggi il testo vigente →
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.
Testo in vigore dal 3 giugno 1985 al 1 gennaio 2014
