All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati». Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 aprile 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/2018

    Questione infondata
    29 novembre 2018

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017. Il rimettente - chiarito il collegamento tra la norma censurata e i tutori nominati nell'ambito dei procedimenti sottoposti al suo esame e l'indennità di cui all'art. 379, secondo comma, cod. civ., nonché le ragioni del conflitto rispetto al parametro costituzionale evocato - ha invocato una pronuncia additiva che ponga a carico dello Stato le spese per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, per sanare la ritenuta disparità di trattamento rispetto ai tutori delle persone incapaci di nazionalità italiana.

    Art. 11 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati · Art. 21 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art21 · fonte del testo

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