Norme per l'edilizia scolastica

Art. 2 — Interventi da realizzare

Possono essere finanziati in base alla presente legge:

  • a)la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonche' l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
  • b)le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • c)la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
  • d)la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a piu' scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettivita'. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonche' le eventuali indagini. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.

Testo vigente dal 19 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-11;23~art2 · fonte del testo

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