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Miscellanea
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi
Legge 20 maggio 1985, n. 222
- Aggiornato al
- 31 dicembre 2024
- Articoli
- 75
- Versioni storiche
- 88
Titolo I — Enti ecclesiastici civilmente riconosciutiartt. 1-20
- Art. 1Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i…
- Art. 2Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della…
- Art. 3Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta…
- Art. 4Gli enti ecclesiastici che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato…
- Art. 5Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle…
- Art. 6Gli enti ecclesiastici gia' riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro…
- Art. 7Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti…
- Art. 8Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo…
- Art. 9Le societa' di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere…
- Art. 10Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica non riconoscibili a…
- Art. 11Il riconoscimento delle chiese e' ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse…
- Art. 12Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei…
- Art. 13La Conferenza episcopale italiana acquista la personalita' giuridica civile, quale ente…
- Art. 14Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere…
- Art. 15Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da…
- Art. 16Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di…
- Art. 17Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le…
- Art. 18Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti…
- Art. 19Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza…
- Art. 20La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per…
Titolo II — Beni ecclesiastici e sostentamento del cleroartt. 21-53
- Art. 21In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo…
- Art. 22L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la…
- Art. 23Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero e' emanato dal Vescovo…
- Art. 24Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformita' allo statuto, ad assicurare…
- Art. 25La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini…
- Art. 26Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per…
- Art. 27L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere…
- Art. 28Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa…
- Art. 29Con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il…
- Art. 30Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalita' giuridica a norma…
- Art. 31Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma 28, 29, 30…
- Art. 32Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio…
- Art. 33I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'istituto diocesano per il…
- Art. 34L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo Qualora…
- Art. 35Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui…
- Art. 36Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto…
- Art. 37L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da…
- Art. 38Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in…
- Art. 39L'Istituto centrale per il sostentamento del clero e' amministrato da un consiglio…
- Art. 40Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite…
- Art. 41La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme…
- Art. 42Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio…
- Art. 43Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia…
- Art. 44La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorita' statale competente…
- Art. 45Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli…
- Art. 46A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio…
- Art. 47Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla…
- Art. 48Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per…
- Art. 49Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica…
- Art. 50I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto…
- Art. 51Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e…
- Art. 52Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti…
- Art. 53Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle…
Titolo III — Fondo edifici di cultoartt. 54-65
- Art. 54Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma sono…
- Art. 55Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui…
- Art. 56Il Fondo edifici di culto ha personalita' giuridica ed e' amministrato in base alle norme…
- Art. 57L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che…
- Art. 58I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al…
- Art. 59Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto ... sono redatti…
- Art. 60Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei…
- Art. 61Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici…
- Art. 62I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero…
- Art. 63L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni…
- Art. 64I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli…
- Art. 65Il Fondo edifici di culto puo' alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione…
Titolo IV — Disposizioni finaliartt. 66-75
- Art. 66Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e…
- Art. 67Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle…
- Art. 68Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli…
- Art. 69I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San…
- Art. 70Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo…
- Art. 71Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere…
- Art. 72Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della…
- Art. 73Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929…
- Art. 74Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio…
- Art. 75Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa…
