Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1945 al 8 novembre 2006. Leggi il testo vigente →

[1]I consorzi per la difesa della vite costituiti a norma della lettera b) del precedente articolo 11 assumono la denominazione di consorzi per la viticoltura, hanno durata illimitata e circoscrizione provinciale o interprovinciale. La sede dei consorzi provinciali e' nel capoluogo della provincia. Quella dei consorzi interprovinciali e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. sentito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante. Detti Consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti. I Consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'articolo 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi Consorzi per la viticoltura. Ai Consorzi per la viticoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti. La contribuzione annua per i Consorzi per la viticoltura e' corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla Commissione amministratrice entro il limite massimo di L. 2 e di L. 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati. Detta contribuzione potra' essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di L. 5 e L. 2,50 previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dall'intensificazione dell'attivita' economica di ciascun Consorzio. Per la frazione di ettaro la contribuzione sara' intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della meta' per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro. Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di terreno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione.

[2]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367

4

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987".

Testo in vigore dal 18 luglio 1945 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1936 al 18 luglio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art15 · fonte del testo

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