Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, prescrivendo l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio di piante e di semi, non è in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché, nella specie, l'imposizione di limiti alla libera iniziativa privata è legittimata dalla sussistenza di particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le piante ed i semi dalle "cause nemiche".
Art. 1 Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 178 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia. I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino gia' il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denunzia al prefetto della rispettiva Provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma. I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.