Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1945 al 8 novembre 2006. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i Consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge. Per i detti Consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'articolo 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art16 · fonte del testo
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