I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

  • a)l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;
  • b)la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
  • c)l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 24 agosto 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art13 · fonte del testo

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