((Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facolta' di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. La misura di tale contribuzione, che sara' deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potra' superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976)).

Testo vigente dal 10 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 10 settembre 1960. 60 parole tolte, 88 parole aggiunte.

tolto: I Consorzi comunqueaggiunto: Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente leggetolto: , ad eccezione dei Consorzi costituiti per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni di cui al successivo titolo III, hanno il diritto di imporre, aggiunto: hanno facolta' di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalita' tolto: che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4tolto: , una contribuzione annua da un minimo di L. 0,25 ad un massimo di L. 0,50 per ettaro ai singoli consorziati compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazioneaggiunto: . La misura di tale contribuzione, che sara' deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potra' superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art14 · fonte del testo

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