Presso ogni tribunale e' istituito entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed e' trasmesso al ministro di Grazia e giustizia dal presidente di corte di appello. L'ufficio spoglio e' presieduto dal presidente del tribunale o, per sua delega, dal presidente di sezione piu' anziano ed e' composto da tutti i presidenti delle sezioni civili, nei tribunali ove, esiste una sola sezione civile e' composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio e' assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attivita' entro il termine di quindici giorni stabilito dal comma 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

Testo vigente dal 19 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art10 · fonte del testo

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