La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato, salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di eta' e nelle ipotesi di cui all'articolo 7. Il ministro di Grazia e giustizia, decorsi venti mesi dall'inizio della attivita' delle sezioni stralcio, verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e; in relazione ai risultati di tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, le piante organiche dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo personale ausiliario. Il ministro di Grazia e giustizia procede, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le relative piante. Il ministro di Grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare ad altro tribunale, se' ne fanno richiesta e non sussistono cause di incompatibilita', i giudici onorari aggregati i cui posti vengono soppressi, per avvenuta definizione dei procedimenti o per altre cause. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma 5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante nuova pubblicazione dei posti.

Testo vigente dal 19 agosto 1997

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art4 · fonte del testo

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