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Miscellanea
Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni
Legge 4 gennaio 1963, n. 1
- Aggiornato al
- 31 dicembre 2023
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di millecentosettantanove posti…
- Art. 2Fino a quando non sara' emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le…
- Art. 3Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione…
- Art. 4I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai…
- Art. 5Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame…
- Art. 6Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello e' indetto con…
- Art. 7La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della…
- Art. 8Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso: a) i magistrati ai quali e' stata inflitta…
- Art. 9L'esame teorico-pratico e' scritto e orale. L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di…
- Art. 10Il concorso per esame e' giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore…
- Art. 11In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi…
- Art. 12I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria…
- Art. 13Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo…
- Art. 14I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno…
- Art. 15Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il…
- Art. 16La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della…
- Art. 17Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al…
- Art. 18I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di proinozione sono classificati in due…
- Art. 19I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita'…
- Art. 20Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.
- Art. 21Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per…
- Art. 22Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma…
- Art. 23I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi…
- Art. 24La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a…
- Art. 25Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano…
- Art. 26Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge…
- Art. 27I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria…
- Art. 28La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della…
- Art. 29Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con…
- Art. 30Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25. I…
- Art. 31La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195…
- Art. 32Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per…
- Art. 33Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e…
- Art. 34Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento…
- Art. 35A decorrere dal 1 luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1…
- Art. 36All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario…
- Art. 37E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
- Art. 38La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
