La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui distretto e' compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio. I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro per la grazia e giustizia. Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto. Per i magistrati addetti al Ministero il parere e' dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere e' dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art28 · fonte del testo

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