I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili. I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi. Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta. I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'. Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art19 · fonte del testo

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