I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2. I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge. I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati gia' compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in sopra numero.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari