Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre. Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facolta' di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma, precedente, due trimestri di ciascuno dai quali sono presi in esame sette lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio. Detti lavori sono rimessi al Consiglio superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticita' da parte della cancelleria o segreteria compatente. I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6. Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere e' emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti. I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identita' della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti. I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui e' indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonche' i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio, presso gli uffici giudiziari hanno facolta' di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopraindicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti. I partecipanti allo scrutinio hanno facolta' di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a sette.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art15 · fonte del testo

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