La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata il capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta, giorni dalla data del Bollettino ufficiale sul quale e' pubblicato il decreto che indice il concorso. Nei quindi i giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda e' trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel piu' breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovra' provvedere il Ministro per la grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art7 · fonte del testo

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