Art. 7 — Durata delle intese e successione di leggi nel tempo

L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalita' previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l'intesa puo' essere modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalita' con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che e' deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarieta' sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che e' deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volonta' dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attivita' oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalita' operative. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonche' le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Testo vigente dal 28 giugno 2024

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 192/2024

    Illegittimità dichiarata
    3 dicembre 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, che disciplinano forme di autonomia differenziata a favore delle regioni a statuto ordinario. L’accertata inapplicabilità del parametro evocato alle regioni speciali conduce al risultato che la Regione ricorrente risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere. Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.

    Art. 1 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 116 cost. · Art. 2 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario · Art. 3 Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2024-06-26;86~art7 · fonte del testo

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